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Durata del Corso on
line: 60
ore
Durata del Corso in
aula: 60
ore
CORSO CONDUTTORE GENERATORE DI VAPORE
(Caldaista)
4° e 3° Grado
-
Corso online in diretta streaming -
Il corso di tipo teorico sarà svolto in
conformità al programma dettato dall’allegato
D.M. 1 marzo 1974 aggiornato con il D.M. 07
febbraio 1979.
Resta obbligo per i partecipanti svolgere il
relativo tirocinio presso un impianto termico di
eguale portata (vedi D.M. 1/3/1974).
Durata del
corso:
n. 60 ore con lezioni prevalentemente di due ore
dalle ore 19,00 alle
ore 21,00 con
cadenza settimanale e bisettimanale.
L’orario per
motivi didattici può subire alcune variazioni.
Durata
complessiva massima: 4 mesi.
Costo:
€ 580,00 oltre Iva pari ad € 116,00 e per il
totale di € 696,00.
Iscrizione: L’iscrizione
si effettua riempendo l’apposito modulo con
restituzione a
mezzo fax al n. 090
9782395 oppure tramite emal:
corsi@progettoformazione.info
La stessa sarà valida sé
entro due giorni sarà pagata la relativa quota
pari ad € 200,00 tramite
bonifico bancario
Il saldo dovrà essere
pagato entro l’inizio del corso.
Inizio corso: Previsto
per la prima settimana di ottobre 2011.
Requisiti tecnici: Computer
con collegamento internet veloce.
Facoltativo:
webcam e cuffia con microfono.
Personale docente:
Ingegneri con specifica qualifica.
Numero massimo partecipanti al corso:
n. 40 allievi.
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l'istanza per il libretto di tirocinio
DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974
Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di
vapore
(G.U. 16 aprile 1974, n. 99). Aggiornato
IL MINISTRO PER IL LAVORO
E
LA PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con
IL
MINISTRO PER L'INDUSTRIA,
IL
COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926,
numero 1331, che costituisce l'Associazione
nazionale per il controllo della combustione,
convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,
concernente l'approvazione del regolamento di
esecuzione del precitato regio decreto-legge
numero 1331;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli
articoli 29 e 30 del regolamento approvato con
il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945,
n. 474, concernente la ripartizione delle
attribuzioni e del personale fra il Ministero
dell'industria e del commercio ed il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuta la necessità di aggiornare la normativa
vigente in armonia alle esigenze del progresso
tecnico ed alla legge 25 novembre 1971, n. 1041;
Udito il consiglio tecnico dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione;
Decreta:
Capo I
CLASSIFICA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE
DEI GENERATORI DI VAPORE E REQUISITI GENERALI
PER IL RILASCIO DEGLI STESSI
Art. 1
(Certificati di abilitazione)
I
certificati di abilitazione alla conduzione dei
generatori di vapore sono di quattro gradi:
-
il certificato di 1° grado abilita
alla conduzione di generatori di vapore di
qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;
-
il certificato di 2° grado abilita
alla conduzione di generatori di vapore di
qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a
20 t/h di vapore;
-
il certificato di 3° grado abilita
alla conduzione di generatori di vapore di
qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a
3 t/h di vapore;
-
il certificato di 4° grado abilita
alla conduzione di generatori di vapore di
qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a
1 t/h di vapore.
Art. 2
(Determinazione della producibilità)
Il
valore della producibilità da prendere in
considerazione ai fini dei gradi stabiliti
dall'art. 1 è quello della producibilità massima
continua dichiarato dal costruttore e riportato
nel libretto matricolare del generatore.
Ove il valore di cui al precedente comma non
fosse specificato, sono stabiliti i seguenti
limiti:
-
4° grado: valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi superficie di
riscaldamento non superiore a 30 m²;
-
3° grado: valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi superficie di
riscaldamento non superiore a 100 m²;
-
2° grado: valido per la conduzione di
generatori di vapore aventi superficie di
riscaldamento non superiore a 500 m²;
-
1° grado: nessuna limitazione.
Art. 3
carta legale nella quale deve dichiarare il
grado di abilitazione che intende conseguire.
(Modalità e requisiti per l'ammissione agli
esami e per il rinnovo dei certificati di
abilitazione)
I certificati di abilitazione vengono rilasciati
a norma del presente decreto, previo esito
favorevole degli esami di abilitazione di cui
appresso.
Per l'ammissione agli esami l'aspirante deve
avere età non inferiore a 18 anni compiuti.
L'aspirante deve presentare all'ispettorato
provinciale del lavoro, nella cui circoscrizione
ha luogo la sessione di esami a cui intende
partecipare, apposita domanda su
Alla domanda devono essere allegati:
a) il certificato di nascita comprovante che
l'aspirante conduttore ha compiuto gli anni 18
alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di esami per la presentazione della
domanda;
b) il certificato medico di idoneità
psico-fisica alla conduzione dei generatori di
vapore rilasciato, in data non anteriore a tre
mesi da quella di scadenza del termine stabilito
nel bando di esami per la presentazione della
domanda, dall'ufficiale sanitario comunale o dal
medico provinciale o da sanitari di enti
ospedalieri o da altri medici all'uopo
autorizzati;
c) il libretto personale di tirocinio, con le
dichiarazioni di cui agli articoli 8 e 11 del
presente decreto;
d) due fotografie formato tessera di data
recente, firmate sul verso dall'aspirante.
Il certificato di abilitazione ha validità di
cinque anni dalla data del suo rilascio e scade
comunque al compimento del 65° anno di età del
conduttore abilitato.
L'ispettorato provinciale del lavoro provvede al
rinnovo dei certificati di abilitazione, su
domanda degli interessati, alla scadenza del
quinquennio; la domanda dovrà essere corredata
dal certificato medico rilasciato dai medici
indicati al precedente art. 3, dal quale risulti
il permanere della idoneità psico-fisica del
conduttore.
Capo II
TIROCINIO
Art. 4
(Libretto personale di tirocinio)
Salvo quanto disposto dagli articoli 19 e 20 del
presente decreto, l'aspirante al conseguimento
di un certificato di abilitazione, per poter
comprovare l'effettuazione del periodo di
tirocinio prescritto, deve provvedersi del
libretto personale di tirocinio.
Art. 5
(Modalità per il rilascio del libretto di
tirocinio)
Per ottenere il rilascio del libretto di
tirocinio, l'interessato deve presentare domanda
alla sezione dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, nella cui
circoscrizione l'aspirante abbia la propria
residenza, corredata da:
a) fotografia di data recente, formato
tessera, firmata sul verso dall'interessato;
b) certificato di nascita;
c) certificato di studi compiuti.
La sezione dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, accertata la
regolarità della documentazione, provvede
gratuitamente al rilascio del libretto personale
di tirocinio all'interessato.
Il giorno della presentazione della domanda,
l'interessato deve aver compiuto sedici anni di
età.
Art. 6
(Durata del tirocinio)
Per l'ammissione agli esami per il conseguimento
di ciascuno dei seguenti gradi di abilitazione è
necessario che l'aspirante sia in possesso dei
requisiti sotto indicati:
1° grado: a) sia in possesso di laurea di
ingegneria o di laurea in chimica industriale,
di diploma di istituto tecnico nautico - sezione
macchinisti o di istituto tecnico industriale
limitatamente alle specializzazioni: fisica
industriale, industrie metalmeccaniche,
industria navalmeccanica, meccanica, meccanica
di precisione, termotecnica o di diploma di
maturità professionale riconosciuto ad essi
equipollente oppure sia in possesso del
certificato di 2° grado, rilasciato a norma del
presente decreto, da almeno un anno, purché
abbia compiuto gli studi di istruzione
obbligatoria (1);
b) abbia prestato un tirocinio di 180
giornate lavorative presso un generatore di
vapore avente una potenzialità di oltre 20 t/h
di vapore o, in difetto di tale valore, presso
un generatore di vapore avente una superficie di
riscaldamento superiore a 500 m²;
2° grado: abbia prestato un tirocinio di 240
giornate lavorative presso un generatore di
vapore avente una potenzialità di oltre 3 t/h di
vapore o, in difetto di tale valore, presso un
generatore avente superficie di riscaldamento
superiore a 100 m²;
3°
grado: abbia prestato un tirocinio di 180
giornate lavorative presso un generatore di
vapore avente una potenzialità di oltre 1 t/h di
vapore o, in difetto di tale valore, presso un
generatore di vapore avente superficie di
riscaldamento superiore a 30 m²;
4°
grado: abbia prestato un tirocinio di 150
giornate lavorative presso un generatore di
vapore di tipo non esonerabile dall'obbligo del
conduttore patentato.
----------
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.M. 7
febbraio 1979.
Art. 7
(Frazionamento del periodo di tirocinio)
Il
tirocinio può essere effettuato in non più di
due periodi ed è ritenuto valido qualora fra i
suddetti periodi non intercorra un lasso di
tempo superiore ad un anno. Comunque ai fini
della sua validità, tra la data di completamento
del tirocinio e quella di presentazione della
domanda di esame non deve intercorrere un
periodo di tempo superiore ad un anno.
Art. 8
(Validità del tirocinio)
Il
tirocinio è valido per la partecipazione ad una
sola sessione di esami e la data di inizio dello
stesso non può essere anteriore a quella di
rilascio del libretto personale di tirocinio.
Il
prescritto periodo di tirocinio si computa dalla
data di inizio alla data di chiusura di esso
apposte sul relativo libretto dall'utente del
generatore presso il quale il tirocinio suddetto
viene effettuato; comunque, la data della fine
del tirocinio non deve essere posteriore a
quella indicata nel bando di esami, quale data
di scadenza del termine per la presentazione
della domanda.
A
comprova dell'esecuzione del periodo di
tirocinio prescritto, devono essere apposte sul
libretto una dichiarazione firmata del
conduttore patentato sotto la guida del quale
l'aspirante ha effettuato il tirocinio ed una
firma di convalida dell'utente del generatore.
Qualora nel corso del periodo di tirocinio si
verifichino variazioni riguardanti il generatore
di vapore o il conduttore o l'utente, devono
essere rinnovate le annotazioni riguardanti
l'apparecchio, la dichiarazione del conduttore e
la firma dell'utente, a seconda del caso
verificatosi.
Agli effetti dell'ammissione agli esami è
necessario l'accertamento, da parte dell'agente
tecnico dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, della rispondenza
della dichiarazione del conduttore patentato.
Art. 9
(Riduzione del tirocinio)
La
durata del tirocinio, di cui ai precedenti
articoli, è ridotta di un terzo in favore
dell'aspirante in possesso di uno dei seguenti
titoli:
a)
certificato di frequenza, con buon esito, di un
corso per conduttori di generatori di vapore,
relativo al grado che intende conseguire,
autorizzato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
b)
certificato di abilitazione di 3° e 4° grado ai
fini del conseguimento dell'abilitazione
immediatamente superiore.
Le
riduzioni suddette non sono cumulabili fra loro.
Art. 10
(Tirocinio supplementare)
Il candidato che non abbia conseguito
l'idoneità in una sessione di esami prevista
dagli articoli 12 e seguenti del presente
decreto, per essere ammesso ad altra sessione di
esami deve compiere un tirocinio supplementare,
di durata pari alla metà del periodo di
tirocinio prescritto per il tipo di abilitazione
per il conseguimento della quale non è stato
riconosciuto idoneo.
Il
tirocinio supplementare è obbligatorio anche per
il candidato che, per l'ammissione agli esami in
cui sia stato respinto, abbia beneficiato di
equipollenza, ai sensi dell'art. 19 del presente
decreto.
Il
tirocinio supplementare deve essere effettuato
secondo le modalità previste dagli articoli 7 e
8 del presente decreto.
Art. 11
(Modalità per l'accertamento di tirocinio)
Gli agenti tecnici dell'Associazione nazionale
per il controllo della combustione, in occasione
dei sopralluoghi o di verifiche, dopo aver
constatato, su richiesta dell'aspirante
conduttore che lo stesso effettua il tirocinio
pratico sotto la guida del conduttore patentato
e presso il generatore del tipo indicato nel
libretto personale di tirocinio, appongono sul
libretto stesso la dichiarazione
dell'accertamento eseguito.
Capo III
ESAMI PER L'ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI
GENERATORI DI VAPORE
Art. 12
(Sessione di esami)
Le sessioni di esami per il conseguimento
dell'abilitazione alla conduzione di generatori
di vapore sono svolte nelle epoche e nelle
località indicate nell'allegato 1 annesso al
presente decreto.
Ogni modifica od integrazione al suddetto
prospetto è determinata dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentita
l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione.
I dirigenti degli ispettorati provinciali del
lavoro competenti per territorio sono
autorizzati a tenere ogni anno, nelle epoche
fissate, le sessioni di esami per l'abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore, che
saranno rese note, mediante manifesto, a cura
dell'Associazione nazionale per il controllo
della combustione.
Art. 13
(Prove di esame e programma)
Gli esami di abilitazione consistono in prove
teorico-pratiche entro i limiti dei programmi,
stabiliti in relazione al grado di abilitazione
da conseguire, di cui all'allegato 2 annesso al
presente decreto.
La
prova pratica deve essere effettuata su un
generatore di vapore in funzione.
Art. 14
(Ammissione agli esami dei candidati)
Le deliberazioni della commissione di esame di
cui all'art. 29 del regio decreto 12 maggio
1927, n. 824, modificato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n.
1530, relative alla regolarità dei documenti,
all'attendibilità delle dichiarazioni previste,
all'ammissibilità dei candidati stessi, sono
definitive.
La commissione redige un verbale dal quale
risultino, per ciascun candidato non ammesso, le
ragioni della esclusione.
Art. 15
(Risultati degli esami)
Dei risultati degli esami è redatto, giorno per
giorno, processo verbale firmato dai commissari.
I risultati finali degli esami sono comunicati
mediante affissione all'esterno del locale degli
esami.
Chiusa la sessione di esami, il presidente della
commissione comunica i risultati all'ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio
nonché alla sezione dell'Associazione nazionale
per il controllo della combustione nella cui
circoscrizione ha avuto luogo la sessione
stessa.
La commissione deve elencare i candidati non
ammessi agli esami, quelli respinti e quelli
riconosciuti idonei, e deve indicare, per
ciascuno degli idonei, il grado di abilitazione
conseguito.
Art. 16
(Compensi ai componenti delle commissioni)
Ai componenti ed al segretario delle commissioni
esaminatrici è dovuto - salvo quanto disposto
dall'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che
disciplina le funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato - per ciascun
candidato esaminato, un compenso nella misura
fissata dal decreto ministeriale 2 agosto 1965,
n. 214.
Ai medesimi sono dovuti, inoltre, quando debbono
recarsi fuori dal luogo di residenza, le
indennità di missione ed il rimborso delle spese
di viaggio, secondo le norme vigenti per la
categoria di appartenenza (1).
All'esperto di cui al punto 3) dell'art. 29 del
regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificato
con decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1955, n. 1530, qualora sia estraneo
all'amministrazione pubblica, compete, ai sensi
dell'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, il trattamento di missione previsto per i
dipendenti dello Stato in attività di servizio,
con qualifica non superiore a quella di
dirigente generale (1).
----------
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 7
febbraio 1979.
Art. 17
(Spese per le sessioni di esami)
Gli oneri relativi allo svolgimento delle
sessioni di esami, ivi compresi quelli per il
funzionamento delle commissioni di cui all'art.
29 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,
sono a carico dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione.
Sono parimenti a carico dell'Associazione
anzidetta, gli oneri per la corresponsione dei
compensi e per il rimborso spese di cui al
precedente art. 16, eccettuati i trattamenti di
missione eventualmente spettanti ai presidenti
ed ai segretari delle commissioni esaminatrici,
posti a carico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
L'Associazione nazionale per il controllo della
combustione provvede alla formazione del
rendiconto ed alla liquidazione delle spese e
degli onorari.
Qualora dovesse rendersi necessario il pagamento
di alcune spese prima della compilazione del
rendiconto, le stesse saranno anticipate di
volta in volta dall'Associazione suddetta.
L'Associazione nazionale per il controllo della
combustione provvederà, in apposito capitolo del
proprio bilancio, alla previsione delle spese
necessarie per le competenze attribuitele dal
presente decreto, che saranno coperte dalle
entrate derivanti dai proventi di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 4 della legge 16
giugno 1927, n. 1132.
Nella determinazione delle tariffe da proporre,
ai sensi dell'art. 107 del regio decreto-legge
12 maggio 1927, n. 824, il consiglio di
amministrazione dell'Associazione indicherà le
maggiorazioni percentuali da apportarsi,
redistribuite equamente tra le diverse categorie
di utenti, onde far fronte agli oneri di cui al
comma precedente.
Capo IV
RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE
EQUIPOLLENZE E DUPLICATI
Art. 18
(Rilascio dei certificati di abilitazione)
Il certificato di abilitazione conforme al
modello allegato 3 annesso al presente decreto è
rilasciato dall'Ispettorato provinciale del
lavoro in base al verbale della commissione
esaminatrice. Detto certificato sarà consegnato
personalmente al titolare o direttamente o a
mezzo dell'Arma dei carabinieri, o a mezzo di
pubblici ufficiali.
L'autorità che procede alla consegna del
certificato deve preventivamente accertare
l'identità del titolare e far apporre, in sua
presenza, la firma sul certificato stesso; deve
altresì rilasciare ricevuta dell'avvenuta
consegna e trasmetterla al competente
ispettorato provinciale del lavoro, insieme con
la sua dichiarazione di aver adempiuto a quanto
sopra indicato (1).
----------
(1) Comma così modificato dall'art. 3, D.M. 7
febbraio 1979.
Art. 19
(Equipollenza di tirocinio)
Il periodo di servizio compiuto alla conduzione
di generatori di vapore sottoposti alla
sorveglianza delle amministrazioni indicate
nell'art. 20 del presente decreto, è considerato
equipollente, per la stessa durata, al
corrispondente periodo di tirocinio prescritto
dall'art. 6. Tale periodo di servizio e la
indicazione della producibilità massima continua
o in mancanza della superficie di riscaldamento
del generatore di vapore devono risultare dalle
documentazioni rilasciate dalle suddette
amministrazioni.
Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, intesa l'Associazione nazionale per il
controllo della combustione, può riconoscere,
come periodo di tirocinio equipollente, per la
stessa durata, al corrispondente periodo di
tirocinio prescritto dall'art. 6 del presente
decreto, il periodo compiuto all'estero alla
conduzione di generatori di vapore. Tale periodo
di servizio e la indicazione della producibilità
massima continua o, in mancanza, della
superficie di riscaldamento del generatore di
vapore devono risultare dalle documentazioni
rilasciate da pubbliche autorità, ovvero da enti
od organismi esteri riconosciuti.
Art. 20
(Equipollenza dei certificati di
abilitazione)
Il possessore di uno dei titoli o certificati di
abilitazione al quale il titolo o certificato
posseduto è dichiarato equipollente a norma del
presente articolo, purché risulti che abbia
condotto effettivamente e per almeno un anno un
generatore di vapore alle dipendenze
dell'amministrazione che ha rilasciato il titolo
o il certificato.
Le equipollenze sono stabilite in relazione alla
classifica dei certificati di abilitazione
indicati all'art. 1 del presente decreto.
Sono equipollenti al certificato di 2° grado:
a) il titolo di capitano di macchina o di
aspirante capitano di macchina della Marina
mercantile;
b) il certificato di nomina a capo meccanico di
1ª, 2ª e 3ª classe della Marina militare;
c) il certificato di nomina a secondo capo
meccanico della Marina militare o il certificato
di nomina a sergente meccanico della Marina
militare congiunto al certificato di frequenza,
con buon esito, del corso di istruzione generale
professionale (I.G.P.) (1).
Sono equipollenti al certificato di 3° grado:
d) il certificato di nomina a sergente meccanico
della Marina militare;
e) il certificato di nomina a meccanico navale
di 1ª classe della Marina mercantile (1).
----------
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, D.M. 7
febbraio 1979.
Art. 21
(Periodo utile per la richiesta di
riconoscimento delle equipollenze)
Il riconoscimento delle equipollenze di cui al
precedente articolo è ammesso entro e non oltre
il periodo di cinque anni dalla cessazione del
servizio alla conduzione di generatori di
vapore, presso l'amministrazione che ha
rilasciato il titolo o certificato.
----------
N.B.: Articolo così sostituito dall'art. 5, D.M.
7 febbraio 1979.
Art. 22
(Riconoscimento delle equipollenze)
La equipollenza è dichiarata dall'ispettorato
provinciale del lavoro nella cui circoscrizione
l'interessato ha la propria residenza.
A tal uopo il richiedente deve presentare
domanda unendovi la documentazione in base alla
quale si richiede l'equipollenza, nonché il
certificato medico di cui alla lettera b)
dell'art. 3.
L'ispettorato, accertata la regolarità della
documentazione e la validità per ottenere
l'equipollenza, provvede:
a) a dichiarare nel libretto personale di
tirocinio, rilasciato ai sensi dell'art. 4, le
equipollenze di tirocinio previste dall'art. 19;
b) a rilasciare, nei casi previsti dall'art. 20,
il certificato di abilitazione spettante,
annotando sul medesimo gli estremi del documento
riconosciuto equipollente.
I documenti esibiti per il riconoscimento delle
equipollenze possono, dopo la deliberazione
dell'ispettorato provinciale del lavoro, essere
restituiti all'interessato.
Art. 23
(Duplicati dei certificati di abilitazione)
Possono essere rilasciati duplicati dei
certificati di abilitazione solo nei casi di
smarrimento o di dispersione dei certificati
originali.
L'ispettorato provinciale del lavoro che ha
rilasciato il certificato originale provvederà,
a domanda dell'interessato, corredata di
fotografia, al rilascio del duplicato.
Per il duplicato sono dovuti dal richiedente i
soli diritti di bollo.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 24
(Validità dei precedenti certificati)
I certificati di abilitazione rilasciati o
dichiarati equipollenti prima della entrata in
vigore del presente decreto conservano la loro
validità, a norma delle disposizioni in base
alle quali vennero rilasciati per un periodo di
anni cinque a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Entro tale termine, detti certificati debbono
essere sostituiti a norma degli articoli
seguenti con i certificati di abilitazione
previsti dall'articolo 1 del presente decreto.
Decorso tale termine, i certificati non
sostituiti perdono ogni validità ed i loro
titolari non possono continuare ad esercitare la
condotta di generatori di vapore.
Art. 25
(Rilascio certificati)
Il rilascio dei certificati di abilitazione ai
sensi del precedente articolo spetta
all'ispettorato provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione l'interessato esercita la
condotta di generatori di vapore o ha la propria
residenza.
All'uopo l'interessato deve presentare domanda
in carta legale all'ispettorato suddetto
allegandovi:
a) una fotografia di data recente, formato
tessera, firmata sul verso dall'interessato;
b) il certificato od i certificati di
abilitazione già posseduti.
L'ispettorato rilascia ricevuta del certificato
o dei certificati di abilitazione esibiti. Detta
ricevuta sostituisce ad ogni effetto i
certificati stessi per la durata massima di 30
giorni.
L'ispettorato provvede a rilasciare
all'interessato il nuovo certificato di
abilitazione per il quale sia stata riconosciuta
la equipollenza senza alcuna spesa, all'infuori
dei diritti di bollo dovuti sul nuovo
certificato di abilitazione.
Art. 26
(Equiparazione dei certificati)
Per la sostituzione prevista dall'art. 24
valgono le seguenti norme:
a) i certificati di 1° grado rilasciati ai sensi
del decreto ministeriale 13 agosto 1937 sono
equiparati al certificato di 1° grado previsto
dall'art. 1 del presente decreto;
b) i certificati di 2° grado generale e
particolare, rilasciati ai sensi del decreto
ministeriale 13 agosto 1937, sono equiparati al
certificato di 2° grado, previsto dall'art. 1
del presente decreto (1);
c) i certificati di 2° grado B rilasciati ai
sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937
sono equiparati al certificato di 3° grado
previsto dall'art. 1 del presente decreto;
d) i certificati di 3° grado, generale e
particolare, e quello di 4° grado, rilasciati ai
sensi del decreto ministeriale 13 agosto 1937
sono equiparati al certificato di 4° grado
previsto dall'art. 1 del presente decreto.
----------
(1) Lettera così sostituita dall'art. 6, D.M. 7
febbraio 1979.
Art. 27
Le spese relative ai compensi dei componenti
delle commissioni di cui al primo comma
dell'art. 16 ed allo svolgimento delle sessioni
di esami afferenti gli esercizi 1971, 1972, 1973
e comunque fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che non siano state ancora
liquidate, sono assunte dall'Associazione
nazionale per il controllo della combustione, la
quale vi provvede con la gestione dei depositi
costituiti dai candidati a norma dell'art. 18
del decreto ministeriale 13 agosto 1937.
L'Associazione nazionale per il controllo della
combustione provvede alla liquidazione delle
spese ed agli onorari effettuando il conguaglio
attivo o passivo tra l'onere determinato
dall'applicazione del presente articolo e
l'entità dei depositi costituiti per effetto
dell'articolo 18 del decreto ministeriale 13
agosto 1937.
Art. 28
Gli esami di abilitazione in corso di
svolgimento o il cui bando sia stato affisso
anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto restano disciplinati dalle
precedenti disposizioni, salvo per quanto
previsto dal precedente art. 27.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
Dalla entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni di cui ai decreti
ministeriali 13 agosto 1937, 27 aprile 1940, 16
maggio 1956, 24 gennaio 1966, 10 marzo 1971 e 16
giugno 1972 in materia di abilitazione alla
condotta di generatori di vapore.
Allegato 1(*)
Prospetto delle sessioni di esami per il
conseguimento della abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore da
tenersi periodicamente
Aosta: Maggio-giugno
Torino: Maggio-giugno
Alessandria: Gennaio-febbraio
Asti: Ottobre-novembre
Biella: Ottobre-novembre
Cuneo: Settembre-ottobre
Novara: Marzo-aprile
Vercelli: Novembre-dicembre
Genova: Novembre-dicembre
La Spezia: Giugno-luglio
Savona: Aprile-maggio
Milano: Febbraio-marzo
Milano: Giugno-luglio
Milano: Ottobre-novembre
Bergamo: Maggio-giugno
Brescia: Marzo-aprile
Brescia: Settembre-ottobre
Como: Settembre-ottobre
Cremona: Settembre-ottobre
Mantova: Maggio-giugno
Pavia: Gennaio-febbraio
Varese: Gennaio-febbraio
Bolzano: Novembre-dicembre
Trento: Aprile-maggio
Venezia: Novembre-dicembre
Padova: Maggio-giugno
Treviso: Marzo-aprile
Verona: Settembre-ottobre
Vicenza: Gennaio-febbraio
Trieste: Maggio-giugno
Pordenone: Febbraio-marzo
Udine: Novembre-dicembre
Bologna: Maggio-giugno
Ferrara: Settembre-ottobre
Forlì: Gennaio-febbraio
Modena: Novembre-dicembre
Parma: Settembre-ottobre
Piacenza: Marzo-aprile
Reggio Emilia: Gennaio-febbraio
Firenze: Novembre-dicembre
Arezzo: Settembre-ottobre
Livorno: Luglio-agosto
Lucca: Maggio-giugno
Pisa: Gennaio-febbraio
Perugia: Marzo-aprile
Terni: Settembre-ottobre
Ancona: Maggio-giugno
Ascoli Piceno: Febbraio-marzo
Pesaro: Settembre-ottobre
Roma: Maggio-giugno
Latina: Febbraio-marzo
Rieti: Ottobre-novembre
L'Aquila: Maggio-giugno
Chieti : Aprile-maggio
Pescara: Ottobre-novembre
Teramo: Febbraio-marzo
Campobasso:
Ottobre-novembre
Napoli: Novembre-dicembre
Salerno: Maggio-giugno
Bari: Settembre-ottobre
Brindisi: Novembre-dicembre
Foggia: Maggio-giugno
Lecce: Marzo-aprile
Taranto: Gennaio-febbraio
Reggio Calabria: Gennaio-febbraio
Catanzaro: Giugno-luglio
Cosenza: Settembre-ottobre
Palermo: Maggio-giugno
Caltanissetta: Maggio-giugno
Catania: Marzo-aprile
Messina: Settembre-ottobre
Siracusa: Novembre-dicembre
Trapani: Novembre-dicembre
Cagliari: Settembre-ottobre
Sassari: Giugno-luglio
----------
(*) Così sostituito dall'allegato 1 al D.M. 7
febbraio 1979.
Allegato 2
Programma di esame per l'abilitazione alla
condotta di generatori di vapore
Il candidato agli esami per il
conseguimento del certificato di 4° grado,
che abilita alla condotta di generatori di
vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità
fino a 1 t/h di vapore, dovrà conoscere i
seguenti argomenti.
NOZIONI GENERALI
Elementi sul sistema metrico decimale:
Pesi e misure. Problemi sulle misure lineari, di
superficie o cubiche.
Elementi di fisica:
Forza. Lavoro e unità di lavoro. Potenza e unità
di potenza. Calore specifico. Caloria.
Temperatura e termometri. Pressione, barometri,
manometri. Produzione di vapore: vapore saturo,
vapore surriscaldato, acqua calda sotto
pressione con temperatura superiore a quella di
ebollizione a pressione atmosferica (acqua
surriscaldata). Titolo del vapore.
Combustibili:
Caratteristiche generali dei combustibili
solidi, liquidi e gassosi, ivi compresi
combustibili poveri e residui di lavorazione.
Poteri calorifici.
Combustione:
Il
fenomeno della combustione dei combustibili
solidi, liquidi o gassosi. La funzione
dell'aria. Calore della fiamma e dei fumi.
Condizioni di migliore combustione e sua
regolazione. Combustione di residui di
lavorazione e di combustibili poveri.
Focolari:
Principali tipi di focolari in relazione ai
diversi combustibili. Griglie. Focolari e
griglie speciali per combustibili residui di
lavorazione. Bruciatori per combustibili liquidi
e gassosi.
Tiraggio e camini:
Giri del fumo. Tiraggio naturale ed artificiale.
Regolazione del tiraggio. Tipi di camini.
Inquinamento.
Generatori di vapore:
Descrizione dei tipi più comuni di generatori di
vapore aventi producibilità fino a 1 t/h di
vapore.
Accessori dei generatori di vapore:
a) Apparecchi di sicurezza: valvole di sicurezza
a peso e a molla.
b) Apparecchi di osservazione: manometri,
indicatori di livello e rubinetti di prova.
c) Apparecchi di alimentazione: pompe
alternative elettriche e a vapore, pompe
centrifughe, iniettori.
Altri accessori: valvole di intercettazione, di
ritegno, di scarico e rubinetti vari. Porte di
pulizia e di vista.
Acqua di alimentazione:
Nozioni generali sulle caratteristiche delle
acque di alimento e di caldaia; sulla formazione
di incrostazioni e di corrosioni. Loro effetti
sulla sicurezza e l'economia dell'esercizio.
Metodi per prevenire la formazione delle
incrostazioni. Controlli essenziali sull'acqua.
Automatismi:
Scopi ed applicazioni degli automatismi.
NOZIONI PRATICHE
Controllo del materiale:
Sfaldature, fessure, rigonfiamenti, corrosioni,
soffiature, screpolature, nelle lamiere e nei
tubi. Menomazione dell'integrità dei giunti
saldati e dell'unione dei tubi alle piastre
tubiere e collettori. Conseguenze delle
alterazioni.
Norme regolamentari:
Doveri del conduttore. Targa del costruttore.
Libretto matricolare. Accessori prescritti dal
Regolamento.
Condotta del generatore:
Operazioni del conduttore per l'avviamento,
l'esercizio e la fermata del generatore.
Regolazione della combustione. Azionamento degli
apparecchi di alimentazione dell'acqua.
Apparecchi di controllo:
Lettura delle indicazioni degli apparecchi di
controllo. Interpretazione delle letture ed
interventi.
Manutenzione:
Modalità di visita ai generatori di vapore.
Criteri per la preparazione del generatore alle
visite e prove regolamentari. Montaggio e
smontaggio delle portelle di visita e di pulizia
e degli accessori prescritti dal Regolamento.
Pulizia del focolare, del corpo cilindrico e del
fascio tubolare. Metodi per togliere le
incrostazioni con sistemi manuali, meccanici e
chimici. Guarnizioni e loro messa in opera.
Revisione delle valvole di sicurezza di
intercettazione e degli accessori di controllo e
di esercizio.
Il candidato agli esami per il
conseguimento del certificato di 3° grado,
che abilita alla condotta di generatori di
vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità
fino a 3 t/h di vapore, dovrà conoscere, oltre
il programma di esame relativo al certificato di
4° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche
qui di seguito riportate.
NOZIONI TEORICHE
Combustibili:
Caratteristiche: caratteristiche specifiche dei
vari tipi di combustibili. Composizione dei
combustibili.
Combustione:
Aria teorica e reale. Eccesso d'aria. Aria
supplementare. Particolarità sulla combustione
dei vari tipi di combustibili. Preriscaldamento
dell'aria comburente. Composizione dei prodotti
della combustione. Metodi di analisi dei
prodotti della combustione. Elementi atti a
rilevare l'andamento della combustione in camera
di combustione e nei circuiti dei fumi.
Incombusti gassosi. Perdite di calore al camino.
Valutazione ai fini del controllo della
combustione degli elementi ricavati dalle
predette determinazioni.
Focolari:
Griglie meccaniche. Camera di combustione per i
vari combustibili. Refrattari, loro punto di
rammollimento e di fusione. Schermature.
Focolari a radiazione totale. Focolari in
pressione.
Tiraggio:
Soffiato, aspirato, indotto o compensato.
Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei vari tipi di
generatori di vapore aventi producibilità fino a
3 t/h di vapore.
Accessori speciali:
Separatori di acqua, separatori di condensa,
valvole di riduzione della pressione.
Acqua di alimentazione:
Determinazione della durezza. Metodi di
depurazione. Principali tipi di depuratori a
freddo e a caldo. Alcalinità. Effetti
dell'eccessiva alcalinità delle acque di
alimentazione. Addolcimento con resine
scambiatrici di ioni.
Apparecchi ausiliari:
Economizzatori o preriscaldatori di aria.
Surriscaldatori. Desurriscaldatori.
Automatismi:
Descrizione dei principali tipi di automatismi.
NOZIONI PRATICHE
Condotta dei generatori:
Regolazione della temperatura dell'aria di
combustione.
Apparecchi di controllo:
Interpretazione delle letture ed interventi.
Installazione di deprimometri. Pratico uso degli
analizzatori di gas.
Manutenzione:
Revisione degli apparecchi di alimentazione, di
regolazione e di controllo. Pulizia degli
analizzatori ed assorbimento e sostituzione dei
reagenti.
Il candidato agli esami per il
conseguimento del certificato di 2° grado,
che abilita alla condotta di generatori di
vapore di qualsiasi tipo aventi producibilità
fino a 20 t/h di vapore, dovrà conoscere, oltre
al programma di esame relativo al certificato di
3° grado, anche le nozioni teoriche e pratiche
qui di seguito riportate.
NOZIONI TEORICHE
Combustibili:
Metodi per la determinazione dei poteri
calorifici. Trattamenti preventivi dei vari tipi
di combustibili.
Combustione:
Caratteristiche della combustione nei focolai a
pressione.
Focolari:
Focolari per carbone polverizzato. Focolari per
combustione mista. Focolari per combustione a
pressione.
Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei principali
tipi di generatori di vapore aventi
producibilità fino a 20 t/h di vapore.
Acqua di alimentazione:
Demineralizzazione totale. Distillazione.
Degasazione termica e chimica. Concetto e uso
della grandezza PH. Controllo e regolazione
della depurazione. Determinazione
dell'alcalinità, della salinità dell'acqua.
Dettagliata conoscenza dei metodi e dei sistemi
di trattamento delle acque di alimentazione.
Automatismi:
Regolazione automatica della portata dell'acqua
di alimentazione, del combustibile o dell'aria
per la combustione. Regolazione automatica della
temperatura dei fluidi.
Alterazione del materiale:
Degradazione delle caratteristiche di resistenza
dei materiali sottoposti ad elevate temperature.
Prove termiche:
Predisposizione delle apparecchiature di misura
e di controllo per la effettuazione di prove
termiche.
Impostazione del calcolo di rendimento e
bilancio termico di un generatore di vapore.
NOZIONI PRATICHE
Automatismi:
Comando manuale delle apparecchiature di
regolazione e controllo a seguito di esclusione
degli automatismi durante l'esercizio ed in caso
di emergenza. Interventi nei vari settori di
esercizio di una centrale termica in caso di
segnalazioni di condizioni anomale.
Depurazione dell'acqua:
Preparazione e dosaggio dei reagenti in un
impianto di depurazione. Rigenerazione delle
resine scambiatrici di ioni. Rigenerazione degli
scambiatori cationici ed anionici.
Determinazione della salinità delle acque di
alimentazione con metodi fisici e chimici.
Apparecchi di controllo:
Impiego dei manometri differenziali per la
misura di portata dei fluidi. Interpretazione
delle letture delle apparecchiature di misura
installate nella centrale termica.
Il candidato agli esami per il
conseguimento del certificato di 1° grado,
che abilita alla condotta di generatori di
vapore di tutti i tipi aventi producibilità
oltre 20 t/h di vapore dovrà conoscere, oltre al
programma di esame relativo al certificato di 2°
grado, anche le nozioni teoriche e pratiche qui
di seguito riportate.
NOZIONI TEORICHE
Generatori di vapore:
Descrizione particolareggiata dei principali
tipi di generatori di vapore aventi
producibilità oltre 20 t/h di vapore.
Apparecchi ausiliari:
Condensatori di vapore.
Automatismi:
Regolazioni automatiche negli impianti di
centrali termo-elettriche.
Nozioni sulla organizzazione per l'esercizio e
per il controllo di una centrale termica con
apparecchiature automatiche.
Prove termiche:
Ciclo termico in una centrale termoelettrica.
Impostazione del calcolo di rendimento per il
completo ciclo di produzione e utilizzazione del
vapore.
NOZIONI PRATICHE
Automatismi:
Interventi nei vari settori di esercizio di una
centrale termoelettrica in caso di segnalazione
di condizioni anomale.
Allegato 3 (*)
Regolamento per l'esecuzione della legge 9
luglio 1926, n. 1331, che costituisce
l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione
(Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824)
CONDOTTA DEI GENERATORI DI VAPORE
Art. 27
Nessun generatore di vapore, fatta eccezione di
quelli indicati dagli articoli 4 e 5, può essere
posto e mantenuto in azione senza la continua
assistenza di persona che abbia i seguenti
requisiti:
1) età non minore di 18 anni compiuti;
2) moralità e buona condotta;
3) idoneità fisica;
4) possesso del certificato di abilitazione per
il tipo di generatore corrispondente.
Art. 28
Quando più generatori posti nel medesimo
opificio funzionino in locali separati o
distinti, siano ure contigui, per ogni locale
deve esservi un conduttore patentato, a meno che
sia prescritto un numero maggiore, con ordinanza
motivata dalla Associazione nazionale per il
controllo della combustione
Art. 29
Il certificato di abilitazione è rilasciato
dagli uffici dell'ispettorato del lavoro, in
base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad
apposita commissione, nominata dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e composta:
1) da un ispettore del lavoro, laureato in
ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo,
appartenente all'ufficio dell'ispettorato del
lavoro nella cui circoscrizione si svolge la
sessione di esami, con funzioni di presidente;
2) dal direttore della sezione dell'Associazione
nazionale per il controllo della combustione,
competente per territorio, o da un funzionario
della sezione stessa laureato in ingegneria da
lui delegato;
3) da un esperto in materia di impianti di
generazione di vapore.
Il certificato di abilitazione deve essere
conforme al modello stabilito dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
Art. 30
Con decreto ministeriale sono stabilite le sedi
e le epoche in cui si svolgono le sessioni di
esami, e sono indicate le modalità per
l'ammissione agli esami, per l'espletamento
delle relative prove, per il rilascio dei
certificati e per i gradi dei certificati
medesimi.
Sono altresì stabilite le norme per
l'equipollenza dei certificati e titoli ottenuti
in base ad altri regolamenti
Art. 31
Gli agenti tecnici dell'Associazione debbono
accertare se il personale addetto alla condotta
dei generatori di vapore possieda i requisiti
prescritti dall'art. 27 ed in quale modo
disimpegni le proprie mansioni.
Anche gli ispettori del lavoro hanno facoltà di
procedere agli accertamenti di cui al precedente
comma.
Qualora il conduttore non adempia abitualmente
con diligenza le sue mansioni o abbia
determinato, per dolo o negligenza, notevoli
avarie al generatore da lui condotto, anche se
non siavi stato infortunio ovvero abbia comunque
posto in pericolo la incolumità di altri
lavoratori, il capo circolo dell'ispettorato del
lavoro, con ordinanza motivata e previa
contestazione degli addebiti, può, senza
pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla
legge o dal contratto di lavoro, sospenderlo
fino a sei mesi dall'esercizio delle sue
mansioni, od anche revocare il certificato di
abilitazione.
Contro l'ordinanza del capo circolo è ammesso
ricorso entro trenta giorni dalla sua
comunicazione al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che decide definitivamente
(1).
----------
(1) Comma così modificato con decreto
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 377.
Art. 32
Salvo casi di forza maggiore, il conduttore non
può abbandonare il servizio senza preavviso di
almeno cinque giorni, fermi restando i termini e
le altre condizioni stabiliti dal contratto di
lavoro o dalla consuetudine che non
contraddicano a tale disposizione.
In caso di contravvenzione da parte del
conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo
dell'Ispettorato del lavoro può, con ordinanza
motivata e previa contestazione degli addebiti
ed indipendentemente dalle altre sanzioni penali
e delle azioni civili, sospendere il conduttore
stesso, per un periodo non superiore a due mesi,
dall'abilitazione alla condotta dei generatori
ed, in caso di recidiva o nei casi di pericolo
di infortunio, può anche ordinare detta
sospensione per un periodo fino a sei mesi o
revocare l'abilitazione.
Contro i suddetti provvedimenti è dato ricorso
entro trenta giorni dalla comunicazione al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
che decide definitivamente (1).
----------
(1) Comma così modificato con decreto
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 377.
Art. 33
In ogni locale ove siano generatori di vapore
deve essere affisso, a cura dell'utente, un
estratto delle principali disposizioni relative
agli obblighi dei conduttori, compilato dalla
Associazione nazionale per il controllo della
combustione.
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(*) Così sostituito dall'allegato 2 al D.M. 7
febbraio 1979.
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